Trust

Scopri lo strumento di pianificazione patrimoniale più usato al mondo

Perché utilizzare un trust?

1. Vantaggi legali

2. Vantaggi gestionali

3. Benefici fiscali

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In pratica

Per effetto di un trust si crea un PATRIMONIO SEGREGATO che fuoriesce dal patrimonio del disponente senza mai entrare nel patrimonio del fiduciario (trustee). Questa caratteristica rende lo strumento di particolare utilità ai fini della protezione di patrimoni personali e societari. Un patrimonio segregato costituisce la difesa giuridica più efficace contro i rischi derivanti da avversità economiche, eventi sfavorevoli, imprevisti, aggressioni e pretese di terzi. In aggiunta o in assenza di rischi, il trust si utilizza per la pianificazione patrimoniale poiché consente una gestione ottimizzata di beni e diritti. Inoltre, serve a preordinare la successione ereditaria o preparare il passaggio generazionale di aziende familiari e PMI

Legge

Il trust è RICONOSCIUTO in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Legge Applicabile ai Trusts e sul loro Riconoscimento adottata a L’Aja il 1° luglio 1985

Fiscalità

L'atto istitutivo e gli atti di dotazione del trust scontano IMPOSTE IN MISURA FISSA (principio tributario art. 53 della Costituzione, Circolare Agenzia delle Entrate n.34E del 20 ottobre 2022 )

Istituzione

Per creare un trust occorre un ATTO ISTITUTIVO (tipo atto costitutivo e Statuto di società). L'apporto al fondo in trust è contestuale e/o successivo mediante ATTI DI DOTAZIONE (tipo conferimento societario)

Domande frequenti sul Trust

Tag

atto istitutivo, Convenzione Aja 1° luglio 1985, dotazione, fondo in trust, legge n. 364/1989, legge n. 112/2016 (Dopo di Noi), legge regolatrice del trust, segregazione patrimoniale, trust auto-dichiarato, Trust Company, trust (interno estero ibrido), trust (Jersey) law, trustee

Focus legale e fiscale sul Trust

1985 riconoscimento convenzionale (in vigore dal 1 gennaio 1992) – Paesi di commmon law (trust jurisdictions) e di civil law (non-trust jurisdictions) aderenti alla Conferenza de L’Aja sul Diritto Internazionale Privato sottoscrivono la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata il 1° luglio 1985

1989 riconoscimento interno – La Repubblica Italiana riconosce i trust con legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L’Aja sui trusts

2006 perfezionamento del riconoscimento civilistico – Il riconoscimento civilistico all’interno dell’ordinamento giuridico Italiano giunge a pieno compimento con la novella 2645 ter del Codice Civile (introdotta con legge di conversione n. 51/2006) statuente la trascrivibilità degli atti di destinazione

2006 riconoscimento tributario – Il riconoscimento del legislatore tributario si attua con la Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), art. 1 co. 74 a 76 modificativi degli artt. 44 e 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) nonché dell’art. 13 del d.P.R. n. 600/1973

2016 legislazione speciale dello Stato – Introduzione nella legislazione speciale con legge 22 giugno 2016 n. 112 (“Dopo di Noi”) recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave (l’art. 6 individua gli strumenti legali di tutela dei soggetti deboli indicando il trust al primo posto)

Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Nel 2020 la Cassazione chiarisce in via definitiva che l’istituzione di un trust e la dotazione del fondo sconta imposte d’atto in misura fissa pari a 200 euro cadauna (totale di 600 euro per un trasferimento immobiliare).

In conformità al principio di capacità contributiva (principio tributario fondamentale contemplato all’art. 53 della Costituzione), i giudici di legittimità ribadiscono che “in ogni tipologia di trust l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario” (Corte_di_Cassazione_sez_Trib_ord_22182_14_ottobre_2020).

Imposta di successione e donazione – Per lo stesso principio di capacità contributiva, il trasferimento al trustee non è tassabile: l’affidamento fiduciario non comporta una attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del ritrasferimento dei beni agli effettivi beneficiari del trust (Corte di Cassazione sez. Tributaria ordinanza n. 13 del 4 gennaio 2021).

Le tasse di successione e le imposte indirette in misura proporzionale saranno dovute al termine finale di durata del trust poiché solo in questo momento si verifica il trasferimento effettivo di ricchezza (arricchimento effettivo) che costituisce il vero (e unico) presupposto impositivo.

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L’istituzione di un trust comporta una riduzione del prelievo da imposizione diretta come effetto lecito dell’operazione (ove non determinata da mere ragioni fiscali).

L’attribuzione al fondo in trust di beni e diritti determina una diminuzione della capacità contributiva, patrimoniale e reddituale, del disponente.

Di conseguenza, in un sistema di tassazione progressiva è possibile un risparmio d’imposta dovuto all’abbattimento della base imponibile IRPEF con riduzione dell’esposizione al Fisco.

Il trust non è però un mezzo di elusione fiscale illecita. Diffidate da chi lo prospetta come tale: le disposizioni antielusive previste per le società sono estese ai trust in forza del combinato disposto degli artt. 73, 167 e 168 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Abuso del diritto o elusione fiscale
Qualunque negozio giuridico privo di valide ragioni economiche risulta inopponibile al Fisco ex art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) ove dispone:

“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni” (art. 10 bis n. 1 della l. 212/2000).

L’inopponibilità veniva già prevista ai sensi dell’art. 37 bis del DPR 600/73 abrogato dall’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 e  sostituito con la norma di cui sopra. 

Per ciò che riguarda specificamente il trust, così la giurisprudenza di legittimità: “l’istituzione di un trust non configura abuso del diritto quando il vantaggio fiscale non costituisce la ragione determinante dell’operazione” (Corte_di_Cassazione_ord_19_11_2012_n_20254).

Il risparmio fiscale non potrà essere la causa o lo scopo esclusivo per istituire un trust a pena di disconoscimento tributario. L’operazione dovrà essere sorretta da idonee ragioni economico giuridiche.

Lo Statuto del Contribuente, all’art. 10bis numero 3, dispone: “Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”.

Le circolari e gli altri atti amministrativi in tema di trust emanati dalla Pubblica Amministrazione guidano il cittadino e il contribuente negli adempimenti burocratici e fiscali.

IL TRUST NELLA PRASSI BUROCRATICA 

Ministero Infrastrutture e Trasporti, circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014, lett. (G) con oggetto: Immatricolazione e trasferimento di autoveicoli in trust

Automobile Club d’Italia, protocollo n. DSD/0001755/09 con oggetto: Registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di autoveicoli in trust

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Legislativo, protocollo n. 3438, parere del 18/02/2009 con oggetto: Beni immobili e mobili in trust e prelazione artistica ex artt. 60  e ss. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)

Agenzia delle Entrate, circolare 1 agosto 2011 n. 38/E con oggetto: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti – Trust e qualifica fiscale ONLUS (iscrivibilità del trust nell’anagrafe delle ONLUS)

IL TRUST NELLA PRASSI FISCALE | IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA

Agenzia delle Entrate, circolare 6 agosto 2007 n. 48/E con oggetto: Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette

Agenzia delle Entrate, circolare 22 gennaio 2008 n. 3/E con oggetto: Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione

Agenzia delle Entrate, risoluzione 23 aprile 2009 n. 110/E con oggetto interpello ordinario concernente disciplina fiscale del trust al fini delle imposta Indirette; Agevolazioni fiscali ex art. 3, co. 4-ter del D.Lgs. n. 346/90 (passaggio generazionale PMI familiari)

Agenzia delle Entrate, circolare 27 dicembre 2010 n. 61/E con oggetto: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust

IL TRUST NELLA PRASSI FISCALE | REGOLARIZZAZIONE

Agenzia delle Entrate, circolare 10 ottobre 2009 n. 43/E con oggetto: Emersione di attività detenute all’estero. Art. 13-bis del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv., con modif., dalla l. 3 agosto 2009, n. 102 e succ. modif.

Agenzia delle Entrate, circolare 8 ottobre 2010 n. 52/E con oggetto: Verifica della sussistenza dei presupposti per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero

Agenzia delle Entrate, circolare 23 dicembre 2013 n. 38/E con oggetto: Nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale

Focus diritto dei Trust

Legge regolatrice (Proper law)

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Aja sui trusts, la scelta della legge regolatrice di un trust è rimessa alla volontà del disponente.

Nella prassi, l’atto istitutivo contiene una clausola di indicazione della legge prescelta (legge applicabile).

Esistono svariate leggi regolatrici promulgate in giurisdizioni di common law, civil law e miste.

La scelta della legge applicabile dovrà tenere conto del programma negoziale di destinazione patrimoniale e dunque degli interessi coinvolti.

Regolamento negoziale (Trust terms and conditions)

Le disposizioni dell’atto istitutivo del trust sono la fonte primaria del regolamento negoziale.

La legge regolatrice costituisce la cornice legale del programma fiduciario (diritto sostanziale).  

Le norme legali sono in larga parte derogabili dall’autonomia negoziale limitandosi la legge ad esplicare una funzione integrativa e/o di indirizzo della volontà negoziale.


PER APPROFONDIRE 

Ai sensi e per gli effetti della Convenzione de l’Aja sui trusts, trova riconoscimento in Italia un trust regolato da qualsivoglia legge scelta dal disponente con l’unico limite della compatibilità con i caratteri dell’istituto di cui all’art. 2. della Convenzione e fatte salve le norme imperative inderogabili del foro di riconoscimento (art. 15 della Convenzione).

Il trust, inteso quale programma negoziale, può essere sottoposto ad una singola legge regolatrice o a più leggi contemporaneamente, potendo leggi diverse regolare aspetti suscettibili di separata trattazione (depeçageregolamento frazionato previsto nell’art. 9 della Convenzione).

La libera scelta della legge regolatrice risponde al principio fondamentale di autonomia privata funzionale all’autodeterminazione del regolamento di interessi privatistici che si sostanzia nella libertà dei contenuti dell’atto istitutivo di trust di cui la legge applicabile è massima espressione.  

Il diritto di scelta della legge regolatrice resta impregiudicato qualora sarà promulgata in Italia una legge recante disciplina del trust poiché la Convenzione de l’Aja, da cui promana il diritto, è fonte di rango convenzionale superiore alla legge nazionale nella gerarchia delle fonti del diritto non derogabile da una legge interna di un Paese ratificante.

Il fondo in trust forma un patrimonio segregato ossia una massa patrimoniale autonoma ed insensibile alle vicende soggettive

  • del disponente: non aggredibile per debiti, insolvenza e sovraindebitamento salvo situazioni pregresse; non segue le vicende coniugali e familiari
  • del trustee: non entra nel patrimonio personale del trustee persona fisica (non risponde dei debiti della persona, inesistenza di diritti patrimoniali del coniuge e di diritti ereditari) o nel patrimonio sociale del trustee persona giuridica (non risponde dei debiti dell’ente)

La segregazione patrimoniale è una caratteristica essenziale necessaria e rileva sul piano degli effetti (combinato disposto artt. 2 e 11 della Convenzione de l’Aja sui trusts), non può essere giuridicamente la causa o lo scopo dell’istituzione di un trust.    

In aggiunta alla protezione di default (di fonte legale), si possono proteggere i diritti dei beneficiari mediante previsione nell’atto istitutivo di specifiche disposizioni a tutela delle posizioni beneficiarie (clausole negoziali di protezione).

Il trustee è l’esecutore del programma fiduciario delineato nell’atto istitutivo. Agisce quale titolare fiduciario di una posizione funzionale e vincolata al soddisfacimento degli interessi dei beneficiari ovvero come proprietario limitato e temporaneo (gestore giuridico).

La posizione giuridica del trustee rispetto al fondo in trust (poteri e facoltà, obbligazioni e correlata responsabilità) è disciplinata dal diritto dei trust. L’esercizio di poteri e facoltà è limitabile dall’atto istitutivo di trust. Il fondo in trust appartiene di diritto ai beneficiari in quanto proprietà dovuta secondo i termini stabiliti nell’atto istitutivo.

 Il fondo in trust è:

  • privo di soggettività giuridica civilistica (compete al trustee nella qualità di titolare fiduciario)
  • soggettivizzato ai fini fiscali e anti-riciclaggio (le normative di compliance impongono obblighi di trasparenza di dichiarazione dell’identità dell’ultimate beneficial owner o titolare effettivo del trust)

Il fondo in trust appartiene di diritto ai (titolari) beneficiari a prescindere dal corretto adempimento delle obbligazioni fiduciarie. Sul piano della tutela legale, i diritti spettanti ai beneficiari sono opponibili non solo al trustee che dovesse agire in violazione o difformità del programma fiduciario (fiduciario infedele) ma anche ai terzi aventi causa, senza limitazioni.

Il fondo in trust è un concetto giuridico elastico e dinamico che ricomprende:

  • beni e diritti da chiunque trasferiti (disponente o terzo incrementatore)
  • relativi frutti civili ed ogni utilità derivante
  • ogni eventuale trasformazione, corrispettivo e reimpiego

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I nostri atti di trust sono a cura di professionisti con esperienza ultradecennale o membri STEP, associazione professionale internazionale di settore (www.step.org). Assistiamo Clienti in tutta Italia attraverso Studi Notarili che curano le formalità di registrazione e trascrizione nei Pubblici Registri dei nostri atti di trust. Collaboriamo con primarie società di gestione professionale in Italia, Uk e Malta (Trust Companies). 

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