Protezione

Non avere misure di protezione patrimoniale o utilizzare modalità errate può comportare gravi danni al benessere economico. Cosa fare e cosa non fare per vivere sereni  

Perché

Gli incidenti patrimoniali sono più frequenti di quanto si pensi. Rischi, incertezza, imprevisti. Fai la scelta giusta: protezione patrimoniale

Cosa fare

Rivolgersi a legali specializzati come avviene in UK, US e nei Paesi dove si insegna educazione giuridica 

Cosa non fare

I tre pilastri della protezione patrimoniale

1

Approccio proattivo

Regola numero uno, agire per tempo (e non in ritardo). Tutti sanno che la cintura di sicurezza va allacciata prima di fare un incidente stradale (prevenzione). Purtroppo, in ambito patrimoniale, molti si attivano quando è tardi (reazione) per scarsa cultura giuridica in tema di protezione patrimoniale o sottovalutazione dei rischi di aggressione, magari pensando che certe cose capitano solo agli altri (errore #1)

2

Sostenibilità legale

Regola numero due, la protezione patrimoniale efficace è solo quella legalmente sostenibile. Sistemi illeciti o al limite della liceità possono reggere finché va tutto bene ma sono fallimentari davanti all’Autorità Giudiziaria e, in ogni caso, sono fonte di problemi. Se sei in una situazione irregolare e credi di essere protetto, stai commettendo un grosso errore di valutazione (errore #2)

3

Competenza tecnica

Regola numero tre, per porre in essere misure di protezione efficaci e durature nel tempo occorre competenza legale specialistica. Soluzioni familiari improvvisate (“fai da te”) o realizzate con consulenza non specialistica, furberie destinate all’insuccesso e utilizzo di strumenti legali o prodotti bancario-assicurativi inadatti al caso concreto sono gli errori più frequenti nella difesa del patrimonio (errore #3 e #4). 

Tag

147 L.F., 512 bis c.p., 2476 c.c., 2497 c.c., 2740 c.c., 2901 c.c., 2929 bis c.c., atto simulato, donazione in tempi sospetti, direzione abusiva, dominus, fallimento in estensione, impresa fiancheggiatrice, interposizione fittizia, interposizione reale, intestazione fittizia, separazione coniugale strumentale, schermo societario, società di comodo, società occulta, socio occulto, prestanome, procura a vendere, titolarità effettiva, trasferimento fraudolento, revocatoria (ordinaria, semplificata, fallimentare) 

Errori di protezione patrimoniale

Gli errori possono costare caro. Se sei esposto a rischi di aggressione o pretesa altrui e ti trovi in una delle situazioni indicate, puoi prendere in seria considerazione i nostri servizi

Attivarsi fuori tempo: sbagliato 

Sei potenzialmente esposto ad attacchi o pretese di terzi privati e non sei protetto? Stai commettendo un errore tattico.

La protezione patrimoniale efficace è quella realizzata in via preventiva. Le misure adottate come reazione ad una pretesa giudiziale azionata o anche solo temuta sono tardive, con tutte le conseguenze legali del caso.

Un caso di scuola di “protezione patrimoniale” sbagliata: donazioni immobiliari e vendita di partecipazioni societarie a congiunti con atti tardivi e pertanto dichiarati inefficaci dal Tribunale Civile:  https://www.affaritaliani.it/economia/crac-della-popolare-di-vicenza-revocate-le-donazioni-di-zonin-ai-familiari

La tardività dipende: 

  • dal verificarsi dei presupposti fattuali della responsabilità patrimoniale nella sfera giuridica del debitore (elementi materiali della fattispecie legale)
  • dalla sussistenza di procedimenti civili, penali, amministrativi, tributari di cui si ha conoscenza o che sono conoscibili (situazione giuridica)

Le circostanze di fatto e temporali non sono eludibili di fronte al giudice. Trasferimenti fraudolenti, donazioni in tempi sospetti, separazioni coniugali strumentali, intestazioni fittizie ed espedienti similari non costituiscono al giorno d’oggi una difesa efficace. La giurisprudenza è sempre più attiva nel vanificare e condannare siffatti abusi per sottrarsi alla responsabilità patrimoniale. 

La dinamica è simile al rischio assicurativo: stipulare un contratto di copertura del rischio dopo che l’evento da assicurare (sinistro) si è verificato, rende nullo il contratto e integra una frode ai danni della Compagnia assicuratrice.

Quando si tratta di negozi giuridici per effetto dei quali il patrimonio del debitore (che forma la garanzia patrimoniale generica ai sensi dell’art. 2740 c.c.) subisce una diminuzione quantitativa oppure una variazione qualitativa atta a rendere il soddisfacimento del credito più difficoltoso, il creditore anteriore potrà agire in revocatoria (ordinaria ex art. 2901 c.c., semplificata ex art. 2929 bis c.c., fallimentare) o azionare un rimedio di legge residuale.

Sistemi al limite della liceità o illeciti: sbagliato 

La furbizia, si sa, aiuta nella vita. Ma in ambito giuridico patrimoniale, la furbizia ha le gambe corte: negozi giuridici artatamente posti in essere per “essere protetto” sono inutili e potenzialmente dannosi. 

Negozi civilmente o tributariamente illeciti quali intestazione fittizia, atti simulati, “scatole vuote” societarie con funzione di schermo ed ogni espediente teso a mascherare la titolarità effettiva (c.d. interposizione fittizia) sono destinati all’insuccesso in sede giudiziale, pertanto  

  • non godrai di nessuna “protezione” poiché saranno dichiarati inefficaci dal giudice
  • aggraverai la tua posizione per le probabili conseguenze penali o amministrative

I soldi spesi in strutture in frode alla legge o ai limiti della legalità sono, alla resa dei conti, un pessimo investimento.

In particolare, la schermatura mediante attribuzione formale ad altri, familiari inclusi, della titolarità (intestazione fittizia) o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità può costituire un fatto penalmente rilevante ex art. 512 bis c.p. (in vigore dal 06/04/2018) salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Il terzo falso intestatario che agisce con condotta cosciente e volontaria risponde di concorso nelle figure criminose previste dalla norma penale (Cass. penale, sentenza n. 35826/2019).

Sistemi al limite della liceità o illeciti: sbagliato 

Se svolgi attività d’impresa ma non figuri come imprenditore e credi così di essere “protetto”, stai commettendo un grosso errore di valutazione.

Schemi illegali e abusivi per non assumere il rischio di impresa quali prestanome (anche detto “testa di legno”) o società di comodo al giorno d’oggi non sono una soluzione ma, al contrario, una fonte di problemi. 

Non avere la qualità di socio o la qualifica formale di amministratore, pur assumendo decisioni e dirigendo di fatto l’impresa espone il dominus e l’amministratore di fatto a possibili conseguenze civili e penali.

Esiste sempre un rischio di segnalazione e/o di indagini. In caso di un procedimento penale, ai fini dell’accertamento delle ipotesi di reato per cui l’A.G. procede, costituiscono prove l’utilizzo per fini personali di carte di credito o strumenti di pagamento della società, una procura speciale a vendere le quote ed ogni atto, fatto o comportamento rilevante. 

La giurisprudenza è sempre più attiva nel reprimere gli abusi individuando strumenti di legge sempre più incisivi ed efficaci per assoggettare il dominus persona fisica e la società occulta alla responsabilità patrimoniale e alla fallibilità

  • contro l’imprenditore occulto persona fisica che si serve di un soggetto prestanome di scarsa o nessuna consistenza patrimoniale (c.d. “uomo di paglia”), la tecnica giudiziale dell’actio mandati contraria ex art. 1719 c.c.
  • contro il socio occulto di società palese o occulta in regime di responsabilità illimitata di tutti o alcuni dei soci, la disposizione legislativa di cui all’art. 147, co. 4 e 5 l. fall. (fallimento in estensione)
  • contro l’attività abusiva di direzione da parte di persona fisica o società, anche di fatto, su società di capitali utilizzata abusivamente quale schermo societario, la teoria dell’impresa fiancheggiatrice e, più incisivamente, la responsabilità dell’amministratore – estesa all’amministratore di fatto – e dei soci in solido ex art. 2476, co. 1 e 7 c.c.; nonché la responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società sancita ex art. 2497 c.c.

È sempre più consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’abuso dello strumento societario fa venire meno la limitazione di responsabilità alla sola società di capitali con conseguente responsabilità personale illimitata.

Soluzioni “fai da te” o con consulenza non specialistica: sbagliato

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Attenzione a misure inadeguate o insufficienti nel caso di specie

Valuta attentamente strumenti legali e prodotti bancario-assicurativi considerati “sicuri” per proteggere il patrimonio ma che tali non sono oppure che potrebbero non esserlo nel caso specifico.

In particolare, occorre prestare attenzione a: fondo patrimoniale, atti di destinazione, polizze vita, intestazione fiduciaria ed ulteriori fattispecie di interposizione reale.

Per maggiori informazioni su questi istituti legali e prodotti bancario-assicurativi, consulta la guida “Strumenti di protezione patrimoniale”.

Per la tua protezione patrimoniale

Non fare errori! Utilizza soluzioni professionali e legalmente sostenibili

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